Cassetta primo soccorso: quello che non può mancare nella tua azienda

Giovedì 15 Dicembre 2016

In un'azienda (o in un ufficio) la presenza della cassetta di primo soccorso è necessaria per garantire la sicurezza e le prime cure in caso di infortunio.

Avere a disposizione un kit di primo soccorso è, inoltre, reso obbligatorio dall'art. 45 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 che fa riferimento al Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003.

Prima di procedere all'acquisto di una cassetta di primo soccorso è fondamentale essere a conoscenza di quale debba essere il suo contenuto. In tal caso bisogna fare riferimento ai decreti sopra citati che classificano le aziende sulla base del numero di dipendenti, della tipologia dell'attività svolta e dei fattori di rischio ad essa correlati.

Le aziende vengono suddivise in tre gruppi: A, B e C.

Di seguito, l'articolo 1 del D.M. 388/03 che classifica le aziende:

Art.1 - Classificazione delle aziende

1.le aziende, ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, dal numero dei lavoratori e dei fattori di rischio in tre gruppi:

I) aziende o unità produttive con attività industriale, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, estrazioni di minerali, lavori in sotterranei, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni;

II) aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a 4;

III) aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori del comparto dell'agricoltura

            B) aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

            C) aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Lo stesso decreto indica come le aziende devono organizzare il materiale di primo soccorso. Per quelle del gruppo A e B, la cassetta di primo soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, accessibile e segnalato, e deve contenere una dotazione minima, indicata nell'allegato 1 al D.M.

Per il gruppo C, l'azienda dovrà impegnarsi a fornire un pacchetto di medicazione contenente una dotazione minima indicata dall'allegato 2 del D.M.


Allegato di tipo 1

Per le aziende del gruppo A e del gruppo B:

  1. Guanti sterili monouso (5 paia)
  2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
  3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)
  4. Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10)
  5. Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2)
  6. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
  7. Confezione di cotone idrofilo (1) 
  8. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
  9. Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
  10. Visiera paraschizzi
  11. Un paio di forbici
  12. Lacci emostatici (3)
  13. Ghiaccio pronto uso (2)
  14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
  15. Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi
  16. Teli sterili monouso (2)
  17. Confezione di rete elastica di misura media (1)
  18. Termometro


Allegato di tipo 2, per le aziende del gruppo C:

  1. Guanti sterili monouso (2 paia)
  2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1)
  3. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (1)
  4. Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3)
  5. Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1)
  6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
  7. Confezione di cotone idrofilo (1)
  8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
  9. Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)
  10. Rotolo do benda orlata alta 10 cm (1)
  11. Un paio di forbici
  12. Un laccio emostatico
  13. Ghiaccio pronto uso (1)
  14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
  15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

L'Art .45 del D.Lgs del 9 aprile 2008, così recita:

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Di seguito il link del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro:

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf

Da Lu.Bi Service potrai trovare le cassette di primo soccorso conformi alle norme vigenti e potrai chiedere ulteriori informazioni e delucidazioni. Saremo disponibili a qualsiasi richiesta e felici di aiutarti!

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